Odg per la seduta n. 72 della commissione Affari Esteri, Emigrazione
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------


3a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)


72a seduta: martedì 25 febbraio 2020, ore 14,30
73a seduta: mercoledì 26 febbraio 2020, ore 14,30


ORDINE DEL GIORNO

MARTEDI'

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni Svolte


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa Approvata

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione ALFIERI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
Esame e rinvio (1700)
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione FERRARA
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 14ª Commissione)
Esame e rinvio (1701)
3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla Commissione MAIORINO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 14ª Commissione)
Esame e rinvio (1705)
MERCOLEDI'


PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze delle comunità degli italiani nel mondo: audizione del Presidente dell'Osservatorio Asia, Romeo Orlandi

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

GARAVINI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. -

Premesso che:

i contrattisti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a legge locale olandese, di cittadinanza italiana od olandese, impiegati presso l'ambasciata d'Italia a L'Aja, la cancelleria consolare a L'Aja e l'istituto italiano di cultura per i Paesi Bassi con sede ad Amsterdam si trovano in una condizione di forte sperequazione dal punto di vista delle tutele previdenziali di fronte alla più larga platea dei lavoratori locali;

nei Paesi Bassi la pensione di vecchiaia statale, AOW, è una prestazione di base, al livello del minimo di sussistenza, che spetta a tutti i residenti (lavoratori e non, contribuenti e non) e si accumula con un 2 per cento per ogni anno di residenza nei Paesi Bassi, a decorrere dal 17° anno di età fino al 67° anno;

per integrare tale pensione di base la quasi totalità dei lavoratori olandesi (96 per cento) usufruisce di una pensione collettiva tramite il datore di lavoro, che porta la sua indennità mensile complessiva di pensionato a circa il 70 per cento dell'ultimo stipendio;

essa, pur non essendo il frutto di un obbligo di legge, è di fatto ormai una soluzione diffusa e consolidata, equiparabile a un diritto acquisito per i lavoratori;

il tipo di contratto utilizzato per i contrattisti ministeriali a legge locale olandese non prevede, invece, alcuna copertura previdenziale, né la legge olandese prevede l'obbligatorietà per il datore di lavoro di mettere in atto uno schema di pensione complementare;

il decreto sui contrattisti del 16 marzo 2000 stabilisce all'art. 158 la possibilità, nel caso di manifesta insufficienza delle misure previdenziali locali e senza porre limiti territoriali che renderebbero tale articolo non rilevante nel caso di sistemi previdenziali europei, di avvalersi su richiesta di un'assicurazione presso un ente italiano o locale;

i contrattisti locali in diverse occasioni, l'ultima nel novembre 2018, hanno rappresentato al Ministero tale preoccupante situazione, richiedendo un intervento volto a superare tale grave limitazione di diritti, senza ricevere tuttavia alcun riscontro;

la forte sperequazione delle prospettive pensionistiche rappresenta un disincentivo alla permanenza di personale presso le nostre strutture diplomatico-consolari e al reperimento di nuovo personale, quanto mai necessario per l'assolvimento dei servizi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di affrontare finalmente la questione, più volte segnalata dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, e di considerare l'esigenza che venga applicata la possibilità contrattuale della partecipazione ai fondi pensionistici complementari, nelle forme e nei modi che si riterranno più opportuni ad assicurare ai contrattisti a legge locale una pensione dignitosa.


(3-01316)


GARAVINI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. -

Premesso che:

ai sensi del regolamento (UE) n. 883/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2010, il lavoratore paga i contributi per la sua sicurezza sociale nel Paese di abituale residenza;

i dipendenti delle rappresentanze italiane all'estero, operanti in Germania, lavorano tra due Paesi, con la residenza in uno Stato europeo diverso dal Paese del loro datore di lavoro;

i dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento, che hanno scelto il sistema previdenziale italiano, vedono i loro contributi detratti direttamente dal loro stipendio lordo;

non vi è un accordo tra l'Italia e la Germania ai sensi dell'articolo 16.1 del citato regolamento europeo, che preveda l'eccezione di categorie di persone dagli articoli 11 a 15, per le persone assunte prima dell'entrata in vigore del regolamento;

in assenza di un accordo, a questa categoria di dipendenti vengono richiesti i contributi per la sicurezza sociale dalla Germania con notevole aggravio economico;

ciò comporta gravi perdite economiche per i dipendenti, nonché per lo Stato italiano, visto il sistema paritetico che prevede la equa ripartizione dei contributi sociali pagati in Germania,

si chiede di sapere:

quali misure abbia intrapreso finora il Ministro in indirizzo a tutela del proprio personale a contratto in Germania e come l'amministrazione abbia considerato di regolare i rapporti di lavoro degli impiegati con contratto a legge italiana attualmente destinatari del CCNL, che prevede unicamente il sistema di sicurezza sociale nazionale italiano e quindi in possesso, nel predetto ambito, dei requisiti normativi e contrattuali omologabili ai dipendenti pubblici;

se sia stata quantificata la maggiorazione delle spese a carico del Ministero che deriveranno dall'applicazione di detta normativa;

che cosa intenda fare il Ministro affinché vengano tutelati gli stipendi dei dipendenti delle rappresentanze italiane in Germania, assunti dal Ministero prima del 1° maggio 2010 e vengano risarcite le eventuali perdite economiche di questa categoria di dipendenti.


(3-01321, già 4-02643)